Il Tribunale di Rovigo, chiarisce i dubbi interpretativi sull’art. 180, I co, L.Fall. nella parte in cui dispone che il provvedimento di fissazione dell’udienza per l’omologazione del concordato debba essere notificato, a cura del debitore, agli eventuali creditori dissenzienti.
A seguito della modifica dell’art. 178 L. Fall., operata dall’art. 4, lett. f) del DL 83/2015, che di fatto ha abrogato il previgente regime di “silenzio assenso” (secondo il quale i creditori astenuti dovevano considerarsi come “consensienti” ai fini del computo della maggioranza per l’approvazione della proposta concordataria) si era posto il problema, affatto irrilevante, se la notifica di cui all’art. 180 L.F. dovesse essere eseguita soltanto nei confronti dei creditori che avessero fatto pervenire il proprio voto contrario, alla proposta concordataria, ovvero anche nei confronti dei creditori astenuti.
Ebbene il Tribunale di Rovigo, con decreto del 15.06.2017, ha chiarito tale questione specificando che la notifica deve essere effettuata soltanto nei confronti dei creditori dichiaratamente contrari alla proposta.
Tale convincimento si fonderebbe su alcune precise considerazioni di carattere, tanto letterale quanto sistematico. In primo luogo, l’esigenza di speditezza della procedura imporrebbe di ridurre al minimo gli adempimenti in capo al debitore che possano incidere sulla durata del procedimento. Dal punto di vista testuale, poi, l’interpretazione restrittiva della norma in esame sarebbe imposta dal confronto tra l’espressa previsione dei creditori “dissenzienti”, di cui al primo comma, con il conferimento, di cui al secondo comma, del diritto di proporre opposizione ad “ogni altro interessato”, insieme in cui dovrebbero pertanto farsi rientrare i creditori astenuti.
Infine una siffatta interpretazione risulterebbe in linea con la valenza neutrale del silenzio nel nostro ordinamento, dominato, salvo espresse eccezioni, dal principio in base al quale “qui tacet neque dicit, neque negat, neque utique fatetur”.